Dall’1.07.2019 l’emissione delle fatture immediate potrà avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. La data da indicare nell’e-fattura è quella di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata dal Sistema d’interscambio. Nelle fatture elettroniche immediate via Sdi, va indicata la data di effettuazione dell'operazione o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, mentre quella di avvenuta trasmissione è assegnata direttamente dallo Sdi. È sempre la data indicata nella fattura che va riportata nel registro delle vendite quando si annota il documento.
1) FATTURA IMMEDIATA
Ai sensi dell’art. 21, DPR n. 633/72, così come modificato dall’art. 11, DL n. 119/2019, a decorrere dall’1.07.2019:
• la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
• nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.
Considerato che il SdI attesta la data di emissione della fattura, nel campo “Data” della fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione.
A titolo esemplificativo per una cessione effettuata il 28.09.2019, la fattura immediata:
• può essere emessa (ossia generata ed inviata al SdI) il medesimo giorno. In tal caso la data di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo “Data” del file fattura il soggetto che emette il documento indica “28.09.2019”;
• può essere generata il giorno dell’effettuazione dell’operazione ed inviata al SdI nei 12 giorni successivi (ad esempio, il 10.10.2019). In tal caso dal Sistema risulterà che l’emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica è avvenuta il 10.10.2019 e nel campo “Data” del file fattura va indicato “28.09.2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione;
• può essere generata ed inviata al SdI in uno dei 12 giorni intercorrenti tra il 28.09.2019 e il 10.10.2019. Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo “Data” va indicato “28.09.2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione.
2) FATTURA DIFFERITA
Resta invariato quanto disposto dall’art. 21, comma 4, DPR n. 366/72 che disciplina l’emissione della c.d. “fattura differita”, pertanto per le cessioni/prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente/committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.
La data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura è attestata dal Sistema e pertanto il campo “Data” può essere utilizzato per indicare il momento di effettuazione dell’ultima operazione.
A titolo esemplificativo un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 2, il 10 e il 28.09.2019. La fattura elettronica tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo “Data” del file fattura la data dell’ultima operazione, ossia 28.09.2019.
3) REGISTRAZIONE DELLE FATTURE
Ai sensi degli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72, così come modificati dagli artt. 12 e 13, DL n. 119/2018,
in relazione all’obbligo di annotazione delle fatture emesse e ricevute è disposto che:
• il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
• nel registro fatture emesse va annotata la data di effettuazione dell’operazione (riportata nel campo “Data” della fattura stessa) e non la data di emissione della fattura;
• è soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture/bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati/importati.
E’ quindi ammessa l’assenza di cronologicità nelle date purché sia chiara l’inerenza ai fini della liquidazione. A titolo esemplificativo possiamo avere:
• la fattura n. 1.000 del 28.09.2019 per un’operazione effettuata il 28.09.2019, emessa il 10.10.02019 e registrata il 15.10.2019;
• la fattura n. 990 del 1.10.2019 per un’operazione effettuata e registrata l’1.10.2019.
Al fine di evitare situazioni del genere, si consiglia di istituire un diverso sezionale per le fatture differite.
4) REGIME SANZIONATORIO
Il regime sanzionatorio applicabile in caso di tardiva fatturazione elettronica di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 risulta attenuato dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, ai sensi del quale fino al 30.09.2019 le sanzioni:
• non si applicano se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica IVA riferita all’operazione documentata;
• sono ridotte al 20% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo. La riduzione delle sanzioni si applica fino al 30.09.2019 per i soggetti IVA che liquidano l'imposta mensilmente.
A titolo esemplificativo l’emissione entro il 18.11.2019 di una fattura elettronica relativa ad operazioni effettuate a settembre 2019 da parte di un soggetto mensile comporta l’applicazione della sanzione con la riduzione al 20%.
In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90% al 180% dell’Iva.
Lo Studio resta a disposizione per ulteriori informazioni.
San Giovanni Lupatoto, 1/07/2019
Studio Faedo & Partners
Scarica PDF